Negoziazione assistita. In che cosa consiste?
Ricorrendo alla negoziazione assistita, per la quale è necessaria l’assistenza di almeno un avvocato per parte, può essere stipulata una convenzione (accordo) che disciplini tutti gli aspetti conseguenti la cessazione del rapporto matrimoniale. Essa è utilizzabile sia in mancanza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3°comma della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti richiedendo però, per ciascuna situazione, differenti adempimenti.
Nel primo caso, infatti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita verrà trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, qualora non ravvisi alcuna irregolarità comunicherà agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa (il professionista, nel termine di dieci giorni, dovrà trasmettere all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto copia autenticata dell’accordo).
Nel secondo caso, invece, il Procuratore della Repubblica cui deve essere trasmesso l’accordo concluso entro il termine di dieci giorni, lo autorizzerà solo se risulta rispondente all’interesse dei minori. In caso contrario, lo trasmetterà, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, il quale, entro il successivo termine di trenta giorni, disporrà la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, è equiparato, a tutti gli effetti, ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia (quali ad es. la sentenza in caso di separazione giudiziale).
Procedura davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile.
Secondo quanto disposto dall’art. 12 del decreto legge 132 del 2014, le parti, personalmente o con l’assistenza di un avvocato, possono concludere l’accordo per la separazione rivolgendo un’espressa dichiarazione al sindaco del comune di residenza di una di loro o presso cui è stato iscritto/trascritto il matrimonio. Si precisa che, tale procedura è utilizzabile solo nel caso in cui non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti e che l’accordo non può prevedere “patti di trasferimento patrimoniale”.
Una volta ricevute le dichiarazioni di cui sopra, l’ufficiale invita i coniugi a comparire innanzi a sé per confermare l’accordo che produrrà gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario.
Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito alla negoziazione assistita basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.