Avvocati divorzisti Milano – indice:
- L’avvocato divorzista
- L’accordo di divorzio
- L’ufficiale di stato civile
- Negoziazione assistita
- Domanda congiunta di divorzio
L’avvocato divorzista.
L’Avvocato Giordano è tra i migliori avvocati divorzisti di Milano. Nel nostro ordinamento, per poter divorziare è necessario (salvo le ipotesi di divorzio immediato disciplinate dalla legge 898/1970) essere già separati e che siano trascorsi almeno sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno, invece, nella diversa ipotesi di separazione giudiziale.
Avvocati Divorzisti Milano: in caso di accordo?
Nel caso in cui la coppia addivenga ad un accordo su ogni aspetto patrimoniale e non (es. assegno di mantenimento, affido della prole…) inerente la cessazione del rapporto, sussistono tre diverse modalità attraverso le quali divorziare:
1) Davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile
E’ possibile ricorrere a tale procedura stragiudiziale solo se non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti e a condizione che nell’accordo non siano previsti patti di trasferimento patrimoniale;
2) Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
In questo caso, l’accordo verrà stipulato dalla coppia con l’assistenza di almeno un avvocato per parte e, in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, verrà trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale comunicherà il proprio nullaosta al fine di provvedere a inoltrarne copia autenticata all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Qualora, invece, vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, tale accordo verrà trasmesso sempre al procuratore della Repubblica che, in questo caso, lo autorizza o, se ritiene non risponda all’interesse della prole, lo trasmette al presidente del tribunale che fissa la comparizione delle parti.
3) Procedimento a domanda congiunta.
I requisiti per l’utilizzo di questa procedura sono, per l’appunto, la domanda congiunta da parte di entrambi i coniugi (che possono essere rappresentati anche dallo stesso avvocato divorzista) e l’indicazione completa all’interno del ricorso depositato in tribunale, delle condizioni relative ai figli e a tutti gli aspetti economici/patrimoniali.
Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito alla procedura per il divorzio basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.
Avvocati Divorzisti Milano: LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898
Art. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo’ essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3.
Art. 2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo’ essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo’ essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge e’ stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu’ sentenze, per uno o piu’ delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonche’ per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu’ condanne, per i delitti di cui all’articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita’ a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non e’ proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e’ ripresa; 2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge e’ stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneita’ del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) e’ stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e’ stata omologata la separazione consensuale ovvero e’ intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e’ iniziata anteriormente all’entrata in vigore della presente legge da almeno due anni. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e’ elevato: ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell’attore; ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto; c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si e’ concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita’ dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si e’ concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non e’ stato consumato.