Cyberbullismo.
Il testo normativo detta un definizione completa e dettagliata di tale fenomeno, intendendo per Cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Indice
- Cyberbullismo. La legge
- Cyberbullismo. La vittima
- Cyberbullismo. La Procedura dell’Ammonimento
- Cyberbullismo. Ingiunzione trattamentale.
Cyberbullismo. La legge
Con Legge n. 71 del 29 maggio 2017 (entrata in vigore il 18/06/2017), il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo. Trattasi di un fenomeno molto diffuso tra i minori, che ha registrato negli ultimi anni una forte crescita e che, pertanto, ha reso necessario un intervento normativo finalizzato a contrastarlo in tutte le sue manifestazioni.
Cyberbullismo. La vittima
La legge n. 71/2017 prevede che il minore ultra quattordicenne, il genitore o, in generale, il soggetto che esercita la responsabilità sullo stesso che abbia subito taluna delle azioni di cui sopra, ha facoltà di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media “un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali”.
Nel caso in cui, nel termine delle ventiquattro ore successive al ricevimento della suddetta istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.
Cyberbullismo. La Procedura dell’Ammonimento
L’art. 7 del testo normativo prevede che, fino a quando non venga proposta querela o non sia presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito di dati), commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la procedura di ammonimento di cui al decreto-legge n. 11 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, e successive modificazioni) dettata in materia di atti persecutori. La persona offesa, pertanto, potrà esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del responsabile della condotta. Qualora ritenga fondata l’istanza, convocato il minore e il genitore o altro soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale, il questore provvederà ad ammonire oralmente il soggetto responsabile, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo relativo processo verbale.
Cyberbullismo. Ingiunzione trattamentale.
Al fine di potenziare lo strumento dell’ammonimento, è stata firmata a Milano un’intesa (c.d. Protocollo Zeus) tra la Polizia di Stato e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, in materia di Atti Persecutori, Maltrattamenti e Cyberbullismo. Tale protocollo introduce nei decreti di ammonimento la c.d. ingiunzione trattamentale; tutte le persone colpite da questo provvedimento amministrativo, verranno esortate, in sede di notifica, a rivolgersi al suddetto centro per intraprendere un “trattamento finalizzato al miglioramento della gestione delle emozioni”. .
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MIUR: LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto