Intervento della Pubblica Autorità in favore dei minori: la disciplina contenuta nell’ articolo 403 del codice civile.
L’art. 403 codice civile recita: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
Si tratta di una norma che, come ribadito in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione, “si riferisce esclusivamente agli interventi urgenti, da realizzare nella fase anteriore ai provvedimenti relativi all’affidamento, e che deve essere, per il resto, coordinata con le disposizioni della legge sull’adozione speciale, il cui art. 9 impone ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ed, in genere, al personale che venga a conoscenza di situazioni di pregiudizio per il minore di segnalare tali situazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a cui spetta il compito di procedere alle relative indagini” (Cass. Civ.16 ottobre 2015, n. 20928).
Quando interviene la Pubblica Autorità: Presupposto e finalità dell’intervento.
Il presupposto per l’attivazione di questa particolare procedura è la sussistenza di una condizione di grave rischio per l’integrità psicofisica del minore tale per cui risulta necessario il suo allontanamento da un pericolo imminente. Il ricorso a tale intervento, dunque, deve avvenire esclusivamente in tutti quei casi di urgente necessità in cui sia esclusa la possibilità di soluzioni “alternative”.
La finalità cardine della norma in oggetto è quella di offrire al minore “a rischio” un immediato e tempestivo intervento di protezione.
Cosa si intende per Pubblica Autorità? Legittimazione ad intervenire ex art. 403 codice civile)
La locuzione “pubblica autorità” inserita nella norma si riferisce agli organi amministrativi e all’autorità di pubblica sicurezza. A questo tipo di intervento, dunque, provvedono in primis i Servizi Sociali ma anche gli organi di polizia (questi ultimi si avvarranno degli organi di protezione dell’infanzia).
L’autorità procedente provvederà a collocare il minore in un ambiente protetto provvedendo tempestivamente a dare comunicazione dell’avvenuto allontanamento la competente Procura Minorile che intraprenderà le iniziative del caso.
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