Adozione internazionale: di cosa si tratta?
Quando si parla di “adozione internazionale” si fa riferimento all’adozione di un minore straniero effettuata nel suo Paese innanzi alle Autorità competenti.
L’istituto è disciplinato dalla Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n. 476/1998 che ratificò e rese esecutiva nel nostro Paese la Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 (Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale).
L’ autorità centrale italiana che opera in questa particolare materia è la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Essa svolge tutte quelle particolari attività e funzioni normativamente assegnatele (che verranno in parte indicate nei seguenti paragrafi), fungendo da “garante” del rispetto e della corretta applicazione dei principi contenuti nella Convenzione medesima.
Adozione internazionale: i requisiti
I requisiti previsti per l’adozione internazionale sono gli stessi richiesti per quella nazionale; essi sono elencati nell’art. 6 della Legge n. 184/83, così come modificata dalla Legge n.149/2001.
Pertanto, secondo il dettato normativo, potranno procedere all’adozione di un minore straniero residente all’estero, i soggetti residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:
- i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni qualora abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
- tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
- l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore (non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato).
Adozione internazionale: La dichiarazione di disponibilità
Pertanto, le persone in possesso dei requisiti normativamente previsti che vogliano procedere con l’adozione internazionale, dovranno in primo luogo presentare una dichiarazione di disponibilità innanzi al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4 (in base al quale “L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione”), risulta competente il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Adozione internazionale: Il ruolo dei servizi degli enti locali
Il ruolo dei servizi socio-assistenziali degli enti locali in materia di adozione internazionale è molto importante; essi svolgono una vera e propria attività di indagine sulla situazione generale dell’aspirante famiglia adottiva, finalizzata a raccogliere il maggior numero di elementi idonei a permettere al Tribunale competente di decidere sulla richiesta.
Nel caso in cui, infatti, il Tribunale adito non ritenga di dover pronunciare immediatamente un decreto di inidoneità per “manifesta carenza dei requisiti”, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai suddetti servizi.
Questi ultimi, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le attività dettagliatamente indicate nel testo normativo, tra cui:
- fornire un’informazione dettagliata sull’adozione internazionale e la relativa procedura, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, nonché preparare la coppia aspirante all’adozione;
- acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché’ di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all’adozione.
All’esito della loro attività, i servizi trasmettono all’Autorità giudiziaria procedente, una relazione dettagliata e completa di tutti gli elementi raccolti.
Adozione internazionale: La decisione del Tribunale
Ricevuta la relazione da parte dei servizi, l’art. 30 della Legge 184/83 stabilisce che il Tribunale per i Minorenni provvede a “sentire” gli aspiranti all’adozione, anche tramite un giudice delegato, e dispone, qualora lo ritenga necessario, gli opportuni approfondimenti.
Entro i due mesi successivi, il Tribunale deve pronunciare un decreto motivato che attesti la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l’adozione.
Tale decreto, contenente altresì indicazioni per favorire il migliore incontro tra la coppia aspirante all’adozione ed il minore, conserva la sua efficacia per tutta la durata della procedura. Il provvedimento viene trasmesso immediatamente, con copia della relazione e di tutta la documentazione in possesso, alla Commissione per le adozioni internazionali e, qualora sia stato già indicato dagli aspiranti all’adozione, all’ente autorizzato.
La procedura di adozione dovrà essere promossa dagli aspiranti genitori adottivi entro un anno dalla comunicazione del decreto medesimo.
Adozione internazionale: enti autorizzati
Gli aspiranti all’adozione dovranno obbligatoriamente conferire l’incarico di curare la procedura di adozione ad uno degli “enti” autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Si tratta di strutture che devono possedere requisiti di tipo soggettivo (ad esempio essere diretti e composti da persone esperte in materia di adozioni internazionali e con idonee qualità morali) e di natura organizzativa (avere sede in Italia e disporre di un’adeguata base organizzativa in almeno una Regione) con il compito di assistere i coniugi e svolgere una serie di attività necessarie per l’espletamento della procedura, tra cui:
– incardinare la pratica presso la competente autorità dello Stato indicato dalla coppia tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alla stessa la domanda di adozione, il decreto di idoneità e la relazione, affinché’ le autorità straniere formulino la proposta di incontro tra gli aspiranti genitori ed il minore;
– raccogliere dall’autorità straniera la suddetta proposta che dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario inerenti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
– comunicare tutte le informazioni relative al minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro;
– ricevere il consenso scritto all’incontro proposto dall’autorità straniera da parte dell’aspirante coppia adottiva, autenticare le firme e trasmettere l’atto di consenso alla medesima autorità;
– ricevere dall’autorità straniera l’attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all’ articolo 4 della Convenzione de L’Aja e, qualora ci siano i requisiti, concordare con la medesima l’opportunità di procedere all’adozione; in caso contrario, prendere atto del mancato accordo informandone tempestivamente la Commissione per le adozioni internazionali; se richiesto dallo Stato di provenienza, approvare la decisione di affidare il minore alla futura coppia adottiva;
– comunicare immediatamente alla Commissione, al tribunale per i minorenni e ai servizi dell’ente locale la decisione di affidamento dell’autorità straniera; in tal caso, richiedere alla Commissione l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore nel nostro Paese;
– certificare la data di inserimento del minore presso gli affidatari o i genitori adottivi;
– ricevere dall’autorità straniera una copia degli atti e della documentazione inerente il minore trasmettendoli tempestivamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione.
Adozione internazionale: L’ingresso del minore nel nostro Paese
La Commissione per le adozioni internazionali, ricevuti tutti gli atti, autorizza l’ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L’Aja e risponda al superiore interesse del minore.
In base all’art 34 della Legge n. 184/83, il minore che arriva nel nostro Paese sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento del suo ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
Per tutto l’anno successivo al suo ingresso (o per una durata superiore se necessario), i servizi socio- assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore.
In ogni caso, riferiranno al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà riscontrate al fine di adottare i necessari interventi.
Adozione internazionale: Trascrizione del provvedimento di adozione
Successivamente all’entrata del minore nel nostro Paese, trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni competente (nello specifico l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza dei genitori al momento del loro ingresso in Italia con il bambino), ordinerà la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Per effetto di tale trascrizione, il minore adottato acquista la cittadinanza italiana.
Adozione internazionale: Ipotesi di adozione pronunciata all’estero
Secondo il testo normativo, l’adozione pronunciata all’estero produce nel nostro ordinamento gli effetti di cui all’articolo 27 della L. n. 184/83 in base al quale “Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”….“Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”.
Se l’adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell’ingresso del bambino in Italia, il Tribunale deve verificare che nel provvedimento emesso dall’autorità che ha pronunciato l’adozione risultino sussistenti tutte le condizioni previste dall’articolo 4 della Convenzione de L’Aja.
Il tribunale, prosegue l’art. 35 della L. n. 184/83, deve accertare che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del bambino; qualora sussistano 1) la certificazione di conformità dell’adozione alle norme della Convenzione rilasciata dalla CAI e 2) l’autorizzazione – sempre da parte della Commissione – all’ ingresso e al soggiorno del minore nel nostro territorio a scopo di adozione, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Adozione internazionale: Quando invece l’adozione di perfeziona dopo l’arrivo del minore
Nel caso in cui, invece, l’adozione deve perfezionarsi dopo l’ingresso del bambino in Italia, il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento emesso dall’autorità straniera come affidamento preadottivo, sempre se risulta conforme ai principi fondamentali in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore; determina, altresì, la durata dell’affidamento in un anno che inizia a decorrere dal momento dell’inserimento del minore nella nuova famiglia.
Il tribunale per i minorenni pronuncerà l’adozione disponendone la trascrizione nei registri dello stato civile se, decorso il periodo dell’affidamento, ritenga che la permanenza del minore nella nuova famiglia risulti conforme all’interesse del medesimo.
In caso contrario, se necessario anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale provvederà a revocarlo adottando i provvedimenti previsti nell’articolo 21 della Convenzione (tra cui immediato inserimento del minore in un’altra famiglia a scopo di adozione nonché, come estrema ratio, provvedere al ritorno del medesimo nel paese di origine se ciò sia conforme al suo interesse).
In questi casi, la legge prevede che:
- il minore che abbia compiuto gli anni 14 esprima sempre il consenso relativamente ai provvedimenti da assumere;
- se ha compiuto gli anni 12 debba essere personalmente sentito;
se di età inferiore debba essere sentito qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
Adozione internazionale: Condizioni
Il Capitolo II della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale detta le condizioni necessarie affinché possa aver luogo un’adozione internazionale.
L’adozione disciplinata dalla Convenzione, è pertanto possibile soltanto se le Autorità competenti dello Stato di origine:
– abbiano stabilito che il bambino è adottabile e constatato che l’adozione internazionale corrisponda al suo superiore interesse, dopo aver vagliato le possibilità di affidamento dello stesso nel Paese di origine;
– si siano assicurate che a) tutti i soggetti coinvolti il cui consenso è richiesto per l’adozione, siano stati assistiti con la necessaria consulenza e debitamente informati sulle conseguenze di tale consenso, in particolare per quanto concerne il mantenimento o la cessazione dei legami giuridici fra il bambino e la sua famiglia d’origine; b) che tali soggetti abbiano prestato il loro consenso liberamente (e non ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere), che lo stesso sia stato espresso o attestato in forma scritta e non revocato (il consenso della madre, se richiesto, deve essere stato prestato successivamente alla nascita del bambino); c) che il minore, tenuto conto della sua età e maturità, sia stato assistito e debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, qualora tale consenso sia richiesto (anche in questo caso il consenso dovrà essere stato prestato liberamente ed espresso o constatato in forma scritta, non ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun tipo), nonché che i suoi desideri e opinioni siano stati presi in considerazione.
Secondo l’art. 5 della Convenzione, affinché l’adozione possa aver luogo, è necessario, altresì, che le Autorità competenti in questo caso dello Stato di accoglienza:
– abbiano constatato che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei per l’adozione e si siano assicurate che gli stessi siano stati assistiti in maniera adeguata;
– abbiano verificato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare nello Stato medesimo.
Fonte: Legge n. 184 /1983, Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993
Ulteriori dettagli in merito al reclamo avverso il decreto di inidoneità emesso dal Tribunale per i minorenni a questo link.
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