Obbligo di mantenimento figli maggiorenni?
Con una recente ordinanza (15 luglio – 14 settembre 2020 n. 19077, SEZIONE VI – 1 CIVILE) la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un argomento molto attuale e interessante: in caso di separazione personale tra coniugi o di divorzio, persiste l’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne solo parzialmente indipendente a livello economico?
Mantenimento Figli Maggiorenni: La vicenda processuale
In primo grado, con sentenza n. 1035/2015 il Tribunale di Cassino rigettava la richiesta di riconoscimento dell’assegno di divorzio avanzata dalla moglie nei confronti del marito e riduceva a Euro 180 mensili il contributo a titolo di concorso al mantenimento dovuto dallo stesso in favore della figlia ormai maggiorenne.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5095/2018, riformando parzialmente la sentenza emessa in primo grado, rideterminava il contributo mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento della figlia aumentandone l’importo in Euro 300; il padre proponeva ricorso innanzi la Corte di Cassazione.
Principi ribaditi dalla Corte di Cassazione
La Corte, confermando l’orientamento espresso in numerose precedenti pronunce, ribadisce che in materia di separazione personale tra coniugi e di divorzio, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli stessi previsto dall’art. 337 ter c.c. Tale criterio, continua la Corte, trova applicazione anche nel caso in cui i figli siano maggiorenni; non vi è ragione per differenziare la posizione di questi ultimi da quella dei figli minori, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata, per i figli maggiorenni, dal concorrente ed accertando requisito della mancanza di autosufficienza economica, che è, invece, in re ipsa se il figlio è minore di età.
Secondo la Cassazione, nel caso di specie, la Corte d’Appello, ha analizzato i fatti esposti dal padre per ottenere la revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia e ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie (buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e cessazione di quello precedente svolto in Svizzera), che la stessa non avesse raggiunto in pieno l’autonomia economica, rimarcando il suo diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza.
La corte, pertanto, ha rigettato il ricorso.
Fonte: ordinanza n. Ordinanza 15 luglio – 14 settembre 2020 n. 19077, SEZIONE VI – 1 CIVILE
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