Genitore residente all’estero: si applica ugualmente la regola dell’affido condiviso?
In merito all’ Affido condiviso di un genitore residente all’estero in una recente pronuncia (sentenza 06/03/2019, n. 6535) la sez. I della Corte di Cassazione si è espressa in materia di scelta della tipologia di affido del minore in caso di separazione di genitori uno dei quali residente all’estero.
Affido condiviso genitore residente all’estero: La vicenda processuale
Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado, pur escludendo la sussistenza di profili di “inidoneità” genitoriale del padre, disponeva l’affido esclusivo del minore a favore della madre in ragione della residenza all’estero dell’altro genitore (Bruxelles) – città dove il medesimo risultava impegnato anche nelle personali attività lavorative – e della conflittualità tra i genitori medesimi.
La Corte d’Appello di Roma, richiamando i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, in merito alla necessaria effettività del diritto di un genitore e del figlio a mantenere la relazione, riformando la sentenza di primo grado, disponeva l’affido condiviso del figlio naturale; dopo aver escluso nel caso di specie la sussistenza di profili di inadeguatezza genitoriale in capo al padre (è stata rimarcata l’assiduità del medesimo nel garantire al minore ed a se stesso il godimento dei tempi di visita concessi, pur affrontando il disagio del viaggio), la Corte ha ritenuto non “incidente” la lontananza delle residenze abitative dei due genitori (Roma per la madre e Bruxelles per il padre) nonché la conflittualità tra gli stessi in quanto temperata proprio dalla lontananza, tale da ridurre significativamente le occasioni di incontro personale. Pertanto, ha attribuito l’esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di maggior interesse per la vita del minore ed in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria gestione; ha confermato il collocamento privilegiato del minore presso la madre, disciplinando le modalità ed i tempi di visita paterni; ha ammonito entrambi i genitori a cessare i comportamenti conflittuali pregiudizievoli al minore e di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
Contro la decisione emessa in secondo grado, la madre del minore proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione; a parere della ricorrente la Corte di appello, tra l’altro, non avrebbe svolto una istruzione probatoria per accertare la capacità genitoriale del padre, pur richiesta, lamentando gravi atteggiamenti paterni tali da integrare la violazione della disciplina dell’affido.
Le ragioni della decisione
Dopo aver richiamato il testo dell’art. 314 c.c., così come sostituito dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 39, comma 1, in materia di responsabilità genitoriale, la Corte ribadisce che l’affidamento condiviso è da considerarsi il regime ordinario, “anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sè solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012)”.
In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio – prosegue la Cassazione – alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.(Cass. n. 24526 del 02/12/2010).
Nel caso di specie, prosegue la Corte, i Giudici di secondo grado, pur avendo riscontrato un’elevata conflittualità tra i genitori, tanto da decidere di rivolgere a entrambi un’ammonizione, ha considerato però che la stessa era “mitigata” dalla lontananza delle parti coinvolte, e che pertanto non era di ostacolo ad un affido di tipo condiviso. Corrobora la scelta di tale tipologia di affido, anche l’assiduità del padre non collocatario e residente all’estero nell’esercizio del diritto di visita del figlio.
La Cassazione ritiene la decisione della Corte d’Appello – che ha valutato positivamente l’idoneità genitoriale del padre del minore nonché il supremo interesse del medesimo – corretta ed in linea con i principi enunciati dalla stessa in precedenti pronunce. Pertanto, rigetta il ricorso.
Fonte: sentenza 06/03/2019, n. 6535 sez. I Corte di Cassazione
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