Sentenze separazione e divorzio – indice
Sentenze separazione e divorzio: Separazione dei coniugi e affido animali domestici
In caso di separazione non consensuale, qualora non si riesca a trovare un accordo neanche relativamente alla “sorte” del proprio animale domestico, come si deve procedere?
Sulla questione inerente l’affidamento dell’animale domestico in caso di separazione dei coniugi, il nostro ordinamento nulla prevede a livello normativo; anche sul piano giurisprudenziale, gran parte delle sentenze non si sono pronunciate in materia malgrado la richiesta esplicita delle parti.
Solo in rari casi, ma esclusivamente in sede di separazione consensuale, il Tribunale ha omologato il verbale di separazione contenente altresì le regole di assegnazione dell’animale domestico.
Recentemente, il Tribunale di Sciacca si è pronunciata sull’argomento rappresentando un precedente giurisprudenziale molto interessante.
La decisione del Tribunale
Con decreto del 19 febbraio 2019, il Tribunale di Sciacca ha assegnato il gatto al coniuge (il resistente) che dalla sommaria istruttoria è apparso assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale ed il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti a settimane alterne ripartendo i costi per spese veterinarie e straordinarie nella misura del 50%.
In mancanza di accordi condivisi dai coniugi, afferma il Giudice procedente, è legittimo disporre l’affidamento condiviso dell’animale domestico, sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso.
Decreto 19 febbraio 2019, Tribunale di Sciacca
Sentenze separazione e divorzio: Assegno mantenimento moglie e figli maggiorenni
Con l’ordinanza n. 11472 del 30 aprile 2021 la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – torna a pronunciarsi nuovamente in materia di diritto all’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge e di quello al mantenimento in favore del figlio maggiorenne ribadendo i presupposti per il riconoscimento.
La vicenda processuale
Nell’ambito di un giudizio di divorzio, la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere l’importo di euro 400,00 mensili direttamente a una delle figlie, revocando l’assegno di mantenimento all’ex coniuge (che svolge attività lavorativa come cuoca) ed all’altra figlia maggiorenne e autosufficiente, convivente con la madre alla quale assegnava la casa coniugale.
L’ex moglie e la figlia maggiorenne ricorrevano in Cassazione contestando la decisione del giudice che, senza tener conto delle condizioni economiche delle parti, non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie e che aveva ritenuto una delle figlie autosufficiente in quanto avvocato abilitata all’esercizio della professione forense. Secondo le ricorrenti non risultava provato in alcun modo che quest’ultima benché avvocato avesse raggiunto la propria indipendenza economica e pertanto, al pari dell’altra figlia, non poteva essere considerata autosufficiente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell’ 11 luglio 2018 secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicando i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dall’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”;
Per quanto riguarda l’assegno in favore della figlia maggiorenne, la Corte rileva che “non risulta in alcun modo dimostrato che la predetta, di 32 anni, non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderla indipendente economicamente; al contrario risulta invece che la figlia è abilitata allo svolgimento della professione di avvocato e pertanto avviata alla libera professione, è titolare di una ditta individuale ed uno studio legale in locazione, possiede due autovetture di un certo livello”. Ha ritenuto, pertanto, infondata l’istanza di assegno di mantenimento in favore della stessa.
Fonte: Ordinanza n. 11472 del 30 aprile 2021, Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile
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