Affidamento dei figli – Studio legale Milano

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Affidamento congiunto dopo separazione con figli minori: cosa succede in caso di separazione consensuale?

Nel caso in cui i coniugi abbiano deciso di separarsi e trovino un accordo su tutti gli aspetti conseguenti la sospensione del loro rapporto matrimoniale si può procedere con una separazione di tipo consensuale. Se ci sono figli minori, tale accordo dovrà necessariamente contenere e disciplinare la condizioni inerenti l’affido, il collocamento e il mantenimento degli stessi. Con il decreto di omologazione della separazione il Tribunale, acquisito il parere del PM, verificherà infatti la conformità delle condizioni contenute nell’accordo con l’interesse della famiglia e della prole.

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Affido dei figli nella diversa ipotesi di separazione giudiziale

Se la separazione, invece, è di tipo giudiziale – nel caso in cui i coniugi non trovino un accordo- sarà il Tribunale adito a decidere sia sull’affidamento, sul collocamento dei figli minori nonché relativamente alla determinazione dell’importo da versare a titolo di mantenimento in favore degli stessi.

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Affidamento condiviso dei figli minori: cosa dice la norma

L’art. 337 ter del codice civile – Provvedimenti riguardo ai figli – inserito dal Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, riconosce in capo al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

E proprio per conseguire tale finalità, nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e in quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio, il Tribunale dovrà adottare i provvedimenti riguardanti la prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

La legge n. 54 del 2006, dando concreta attuazione al principio della bigenitorialità, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’affidamento condiviso: il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.

Nel caso di affido condiviso, quindi, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

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Affidamento esclusivo: in quali ipotesi?

Abbiamo visto che l’affido condiviso costituisce ormai la regola da seguire nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e in quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

L’art. 337 quater prevede che il giudice possa disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

La norma stabilisce che, il giudice possa disporre l’affido esclusivo – facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter – anche nel caso in cui ci sia una richiesta da parte del genitore, ovviamente, sempre che sussistano le condizioni di cui sopra.

Nel caso di affido esclusivo, il genitore affidatario, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

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Si può chiedere di revisionare le disposizioni relative all’affidamento dei figli?

L’art. 337 quinquies del codice civile riconosce in capo ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

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Affidamento e collocamento dei figli: in cosa si differenziano?

Quando si parla di affido del figlio minore si fa riferimento alla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale: in caso di affido condiviso, come abbiamo visto, questa viene esercitata da entrambi i genitori.

Con il termine collocamento, invece, si fa riferimento alla residenza che avrà il figlio minore dopo la separazione, ovvero in concreto con quale dei genitori andrà a vivere.

In caso di affido esclusivo, il minore sarà collocato presso il genitore affidatario; in caso di affido condiviso, invece, i coniugi o il Tribunale -in mancanza di accordo tra gli stessi – dovranno decidere presso quale dei genitori il figlio andrà ad abitare.

Nel nostro ordinamento ci sono tre diverse tipologie di collocamento:

  1. il cd collocamento prevalente che rappresenta la soluzione più frequentemente adottata nei Tribunali italiani: il minore ha la residenza prevalente presso uno dei genitori (nella maggior parte dei casi si tratta della madre) e il genitore “non collocatario” ha il diritto di vedere il figlio e trascorrere del tempo con lo stesso (tempi e modalità di frequentazione verranno definite nel ricorso);
  2. collocamento alternato: il minore vive, a periodi alterni, presso ciascuno dei genitori (ad esempio un mese con il padre e un mese con la madre);
  3. il cd collocamento invariato: in questo caso saranno i genitori a spostarsi alternandosi nell’abitazione dove il figlio continua a vivere stabilmente (ovviamente dovranno essere definite nel ricorso per separazione le modalità e i tempi di alternanza dei genitori).

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