Affidamento condiviso
Introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 54/2006, l’affidamento condiviso costituisce, in generale, la modalità di affidamento dei figli adottata in caso di cessazione della relazione affettiva dei genitori. Secondo quanto stabilito nell’art. 337 ter del codice civile, infatti, il Giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati”.
Con tale intervento legislativo, pertanto, l’affido definito “congiunto” diventa la regola da applicare nella generalità dei casi.
L’attuale testo normativo, nella versione modificata dal decreto legislativo 154/2013 recante “modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi
- riconosce in capo al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- prevede in capo a ciascun genitore il dovere di contribuire al mantenimento (in misura proporzionale al proprio reddito), alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli;
- per ciò che concerne l’istituto dell’affidamento condiviso, l’art. 337 ter c.c. stabilisce che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.
Affidamento a un solo genitore, il c.d. affido esclusivo
L’ art. 337 quater del codice civile stabilisce che il Giudice può disporre l’affido dei figli ad uno solo dei genitori nel caso in cui ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. L’Autorità procedente, in tale ipotesi, dovrà emettere un provvedimento motivato.
La richiesta di affido esclusivo potrà pervenire, altresì, da ciascuno dei genitori qualora sussistano le medesime condizioni di cui sopra. In caso di accoglimento della domanda, “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Genitore residente all’estero: si applica ugualmente la regola dell’affido condiviso?
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