Cassazione – diritto ad avere una famiglia

cassazione diritto ad avere una famigliaLa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32290/2023, interviene proprio in materia di affidamento del minore al servizio sociale e espone quanto segue.

Richiama, in primis, quelli che sono i diritti fondamentali del minore, in primo luogo il diritto di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente e materialmente dai suoi genitori, salvo in caso in cui quest’ultimi si rivelino inadeguati, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto che devono essere disposti in favore del nucleo familiare (art.315 bis c.c.; art 1 legge 184/1983), l’art. 30 della Costituzione (che sancisce il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.) e gli artt. 330 e 333 c.c. (rispettivamente in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e condotta del genitore pregiudizievole ai figli).

Rinvia altresì ai principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare, a quanto stabilito dall’art. 8 della Convenzione in base al quale l’eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima solo qualora sia necessaria, fondata su una base legale chiara e prevedibile e persegua un fine legittimo, nel rispetto del principio di  proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito; la norma obbliga lo Stato anche alla adozione di misure positive finalizzate a garantire i diritti degli interessati, bilanciando gli interessi individuali con quelli della società, e tenendo conto che il miglior interesse del minore costituisce considerazione preminente, di regola prevalente sull’interesse dei genitori.

La Corte di Cassazione, quindi, osserva che, qualora i genitori si rivelino totalmente o parzialmente inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere di due tipi:

  • interventi di sostegno e supporto al nucleo familiare: il giudice affianca ai genitori un terzo soggetto, con lo scopo di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza; in questo caso non viene tolto alcunché a quell’insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si ampliano le risorse dirette ad assicurare il miglior interesse del minore;
  • interventi in tutto o in parte ablativi: in caso di incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono delle limitazioni; a differenza di quanto sopra, in tali situazioni, alla sfera delle funzioni genitoriali vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi.

Pertanto, prosegue la Corte, qualora venga disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime antecedente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis della legge 184/1983:

  1. l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto). In questo caso, il giudice conferisce un mandato individuando i compiti specifici per garantire la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, a meno che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; il provvedimento emesso deve essere sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione (che devono essere il più rapidi possibili).
  2. l’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Il tal caso, l’affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche temporaneo) della responsabilità genitoriale – in cui deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore. Costituendo una ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere in altro modo all’ attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull’operato dei servizi. I compiti dei servizi devono essere specificamente descritti nello stesso provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dalle funzioni che sono eventualmente demandati al soggetto presso il quale è collocato il minore (se persona diversa da i genitori).

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