Studio legale Milano: Curatore speciale del minore

Curatore speciale del minoreIl curatore speciale del minore – indice

Il curatore speciale del minore. Quadro normativo nazionale e internazionale.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni processuali contenute nella Legge n. 149 del 28 marzo 2001(Curatore speciale del minore), “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, l’istituto della difesa tecnica obbligatoria del minore in particolari procedimenti quali quelli “de potestate” e di adozione.

Questo importante intervento legislativo rappresenta una “trasposizione” all’interno dell’ordinamento italiano di alcuni principi – tra cui quello della difesa dei diritti del minore – contenuti in diverse convenzioni internazionali, in primis la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa il 25 gennaio 1996, nonché un’esplicazione del principio del giusto processo contenuto nell’art. 111 della nostra Costituzione che garantisce, per l’appunto, lo svolgimento  del procedimento nel contraddittorio tra le parti.

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Il curatore speciale del minore. Nomina e funzioni

Il curatore speciale è definito come colui che assicura nel procedimento minorile la tutela degli interessi e dei diritti del minore.

Nello svolgimento del suo incarico, infatti, ha il dovere/onere di compiere, in sostituzione del bambino e nel suo esclusivo interesse, uno o più determinati atti ogni qualvolta tali atti non possano essere posti in essere da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a causa dell’insorgenza e sussistenza di un conflitto di interessi tra questi ultimi e il minore; il curatore rappresenta il minore nel processo. in quali procedimenti deve essere effettuata?

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In quali procedimenti deve essere effettuata la nomina del curatore minorile?

Con l’ordinanza n. 1471 del 25 gennaio 2021, la Corte di Cassazione, Sezione prima civile, è tornata a pronunciarsi in materia di nomina del curatore speciale del minore nei procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale.

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La vicenda processuale

Nel 2016 il Tribunale per i minorenni di Venezia, dichiarava la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale della madre e affidava i bambini ai Servizi Sociali competenti.

Contro tale decisione, il padre proponeva reclamo innanzi la Corte d’appello di Venezia; la Corte, pur riscontrando una disponibilità da parte del genitore a collaborare con i Servizi Sociali nell’interesse dei figli minori, ai quali si era dimostrato molto legato, riteneva però che tali intenzioni non si fossero ancora tradotte “in modifiche di comportamento significative nel superiore interesse dei figli, anche e soprattutto nel loro rapporto con la madre” e pertanto non riteneva sussistenti le condizioni per una revoca del provvedimento di primo grado.

Il padre ricorreva in Cassazione, rilevando – tra l’altro – la mancata nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nel procedimento di primo e secondo grado, una figura che avrebbe dovuto rappresentare e difendere gli interessi dei figli minori; richiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità dello stesso e di annullare il decreto di primo grado nonché l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello.

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La norma di riferimento: l’art. 336 del codice civile

L’ art. 336 c.c. dispone che i provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale vengono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale – prosegue la norma – provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.

Il quarto ed ultimo comma precisa che per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

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La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alla mancata nomina di un curatore speciale al minore ai sensi dell’art. 78 c.p.c., dichiarando assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo; ha rinviato, pertanto,  al Tribunale per i minorenni di Venezia in diversa composizione che dovrà procedere a un nuovo esame del merito della controversia.

Secondo la Corte il procedimento ex art. 336 c.c. anche se non tipicamente contenzioso, ha comunque ad oggetto un’attività di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale che si esplica in presenza di parti processuali in conflitto tra loro

E proprio in tutti quei procedimenti che hanno specifico oggetto la decadenza o limitazioni della responsabilità genitoriale, alla luce di quanto previsto proprio dal quarto comma dell’art. 336 c.c., occorre considerare il minore una parte sostanziale e formale del giudizio   in quanto titolare di diritti personalissimi di rilievo costituzionale e coma tale avente, al pari dei genitori, diritto ad una difesa tecnica (ponendosi egli stesso in una posizione contrapposta rispetto alle altri parti coinvolte).

Pertanto, nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale (cd giudizi de potestate), riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, nella sua attuale formulazione, deve essere interpretato nel senso di richiedere la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio. Nel caso in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve, pertanto, ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio (Cass., 06/03/2018, n. 5256).

In quei giudizi, invece, che vedono coinvolto sempre il minore ma aventi un oggetto diverso rispetto a eventuali provvedimenti limitativi e/o eliminativi della responsabilità genitoriale, quali ad esempio controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore (figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita), in questi casi  la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso.

Il Tribunale dunque dovrà applicare i seguenti principi di diritto: “Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell’art. 336 c.c., commi 4 e 1, è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio”; “negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge”.

Fonte: ordinanza n. 1471 del 25 gennaio 2021, Corte di Cassazione, Sezione prima civile

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Linee guida elaborate dall’U.N.C.M per il curatore speciale del minore

L’unione nazionale camere minorili (U.N.C.M.) ha elaborato delle Linee Guida nazionali allo scopo di meglio definire il ruolo che il difensore del minore è chiamato a ricoprire e i principi cui deve ispirarsi nello svolgimento del suo incarico.

Di seguito le linee guida pubblicate sul sito dell’Unione nazione camere minorili.

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Linee guida per il difensore/curatore speciale del minore:

    1. possiede una formazione specifica e qualificata ed una reale motivazione a rivestire l’incarico;
    2. nell’espletamento del proprio mandato valuta il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;
    3. nell’espletamento del proprio mandato agisce in perfetta autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;
    4. l’avvocato si astiene dall’assumere l’incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo famigliare;
    5. intrattiene con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
    6. nell’espletamento del proprio mandato richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all’assistente sociale, agli affidatari e ad eventuali altre figure ritenute significative;
    7. nel caso in cui questi sia parte offesa in un procedimento penale, mantiene rapporti costanti con il curatore speciale/difensore del minore nel procedimento penale stesso;
    8. tiene contatti con l’ente affidatario ed i Servizi Sociali e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio Consulente Tecnico di Parte nel caso in cui venga disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio;
    9. ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente e partecipa personalmente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa;
    10. nei casi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
    11. partecipa alla audizione del minore sensibilizza e sollecita le Parti affinché l’audizione in udienza del minore di età non sia condizionata dalla presenza delle Parti e dei loro difensori e suggerisce modalità alternative di partecipazione, in modo che sia garantito alle Parti il rispetto del diritto di difesa ed al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;
    12. si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all’età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione del suo terapeuta, dei servizi sociali e dell’eventuale tutore;
    13. se il minore è infradodicenne valuta con il tutore se esistente, con gli operatori dei servizi, e con l’eventuale terapeuta l’opportunità di incontrarlo preferibilmente presso il proprio studio; valuta anche l’opportunità della loro presenza al colloquio, nonché di un proprio eventuale Consulente Tecnico di Parte, nel caso in cui sia disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio;
    14. se il minore ultradodicenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con gli interessi superiori del medesimo;
    15. durante l’incontro, fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all’autorità giudiziaria, pur informandolo che come difensore/curatore speciale dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo, in considerazione dell’interesse del minore;
    16. capace di discernimento si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull’esito della procedura;
    17. tutela l’anonimato del proprio assistito, si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.
Fonte: Camere minorili – linee guida del curatore speciale difensore del minore nei procedimenti di adottabilita e de potestate

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