Decreto ingiuntivo. Il Procedimento
Di cosa si tratta? E’ un particolare tipo di procedimento che ha l’obiettivo di conseguire, nella maniera più rapida possibile, il titolo esecutivo(Decreto ingiuntivo) e l’eventuale successivo avvio dell’esecuzione forzata.
DECRETO INGIUNTIVO. I TEMPI E LE FASI
Come si articola il procedimento? la prima fase, caratterizzata da tempi rapidissimi, inizia con il deposito di un ricorso (ricorso per decreto ingiuntivo) innanzi al Tribunale competente. Si concluderà con la pronuncia da parte dell’Autorità giudiziaria del provvedimento di ingiunzione.
La seconda fase si instaura nel momento in cui il debitore ingiunto a cui è stato notificato il ricorso unitamente al decreto ingiuntivo, si opponga nel termine di 40 giorni. In tal caso il giudizio di opposizione si concluderà con l’emanazione di una sentenza.
DECRETO INGIUNTIVO. I REQUISITI (PROVA SCRITTA)
Come disciplinato dall’articolo 633 c.p.c., ci si può avvalere di questa procedura se sussistono le seguenti condizioni:
- Far valere un credito esigibile, avente ad oggetto una somma di denaro(liquida ovvero precisata nel suo importo) o una quantità determinata di cose fungibile.
- E’ necessario dare prova scritta del diritto di credito fatto valere
- Nel caso in cui il diritto di credito dipenda da una controprestazione è necessario che il creditore offra elementi per far presumere l’adempimento della stessa.
COMPETENZA TERRITORIALE.
Con riferimento al procedimento di ingiunzione, il soggetto “creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata” ha l’onere di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, innanzi al Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 codice di procedura civile).
Lo stesso articolo, nei successivi due commi, specifica che, nei casi in cui il credito si riferisca a onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali, rimborso di spese effettuate da legali, da cancellieri o da ufficiali giudiziari o, in generale, da chiunque abbia prestato la propria opera nell’ambito di un processo, risulta competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa dal quale trae origine il credito; con riguardo, invece, ai crediti vantati da avvocati o notai nei confronti dei propri clienti, è competente altresì, rispettivamente, il giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine presso cui gli stessi professionisti sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
DECRETO INGIUNTIVO OPPOSIZIONE
Per quanto concerne, invece, il successivo eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 645 del codice di procedura civile stabilisce che l’opposizione deve essere proposta innanzi all’ “ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto” mediante atto di citazione che dovrà essere notificato al creditore soggetto ricorrente.
Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito al procedimento per il decreto ingiuntivo basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.
DECRETO INGIUNTIVO. Art. 633.
(Condizioni di ammissibilita’).
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
- se del diritto fatto valere si da’ prova scritta;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche’ il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.
DECRETO INGIUNTIVO. Art. 637.
(Giudice competente).
Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.