Dovere di visita dei figli: Si può obbligare il genitore non collocatario a vedere il figlio?
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6471/2020 si è espressa in materia di diritto – dovere di visita figli minori proprio del genitore non collocatario. Si può ipotizzare una coercibilità ex art. 614 bis c.p.c.?
La norma: misure di coercizione indiretta
L’art. 614 bis c.p.c. prevede in capo al soggetto che non adempie l’obbligo di pagare una somma di denaro allo scopo di incentivarlo a realizzare spontaneamente la propria obbligazione.
Di seguito la norma:
“Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”
La vicenda
Con decreto del 2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato il provvedimento emesso in primo grado dal Tribunale di Chieti che sanzionava, ex art. 614 bis c.p.c., l’inadempimento del genitore agli obblighi di visita fissati, quanto a tempi e modalità, per regolamentare gli incontri con il figlio minore. Il Tribunale aveva, altresì, condannato il padre – la cui paternità naturale era stata accertata all’esito di giudizio ex art. 269 c.c. e che rifiutava di vedere il figlio – al versamento della somma di 100,00 Euro per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrarlo.
Nel ricorso per cassazione, il ricorrente asseriva che al diritto del minore a ricevere visita corrisponderebbe, per vero, un diritto potestativo del genitore rimesso alla disponibilità di questi e non coercibile e, in ogni caso, non assoggettabile ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzioni di cui all’art. 709- ter c.p.c.
La madre ha presentato controricorso.
Disamina del diritto – dovere di visita dei figli minori
Se nella sua accezione di diritto, afferma la Corte, il genitore non convivente e lo stesso figlio minore hanno il diritto di vedersi e continuare a mantenere rapporti significativi, nella diversa veste di dovere di frequentazione e visita, esso deve essere rimesso nel suo esercizio alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato; ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell’altro genitore o dello stesso figlio minore urterebbe con la qualificazione adottata e con la stessa finalità di quel dovere strumento di realizzazione dell’interesse superiore del minore inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza…..l’emanazione di un provvedimento di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. – prosegue la Corte – si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione.
Il non ritenere coercibile il diritto di visita non significa, però, escludere che in caso di suo mancato esercizio non conseguano determinati effetti. Infatti, in caso di inerzia da parte del genitore non collocatario, potranno derivare la decisione da parte dell’Autorità giudiziaria di un affidamento esclusivo in capo all’altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli ovvero la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La Corte, pertanto, nella fattispecie in esame, afferma il seguente principio di diritto: “Il diritto-dovere di visita dei figli minori che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata’.
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