Studio legale: Legittima Difesa

legittima difesaLegittima Difesa. Disegno di legge

Il 24 ottobre 2018, è stato approvato dal Senato il disegno di legge in materia di legittima difesa; il testo passa adesso all’esame della Camera.

Esaminiamo le principali novità contenute nel suddetto testo normativo.

Legittima Difesa. Difesa legittima (art. 52 codice penale)

– al secondo comma, dopo la parola «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»; secondo la nuova formulazione dunque, nei casi previsti dall’art. 614 (violazione di domicilio), primo e secondo comma sussiste sempre il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma (secondo cui la difesa deve essere proporzionata all’offesa) se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o l’altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione;

– tale disposizione, così come quella prevista nel nuovo quarto comma, si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale;

– secondo il nuovo quarto comma, nei casi di violazione di domicilio e nei luoghi di lavoro sopra indicati, agisce sempre in stato di legittima difesa chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Legittima Difesa. Eccesso colposo (art. 55 codice penale)

Per quanto riguarda l’ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa, il disegno di legge introduce all’art. 55 un nuovo comma in base al quale, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Legittima Difesa.Sospensione condizionale della pena (art. 165 codice penale)

In base al nuovo sesto comma dell’art. 165 del codice penale, nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo), la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Legittima Difesa. Inasprimento pene

Il disegno di legge prevede, altresì, un inasprimento delle pene per i seguenti reati: violazione di domicilio (art. 614 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), rapina (art. 628 c.p.).

Legittima Difesa. Modifiche al codice civile

L’art. 2044 del codice civile nella sua nuova formulazione, esclude la responsabilità di chi ha compiuto il fatto nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale.

Per quanto riguarda, invece, il caso di eccesso colposo di cui all’articolo 55, secondo comma del codice penale, la norma prevede la corresponsione in favore del danneggiato di una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Legittima Difesa. Priorità assoluta nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi

Viene assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi anche ai procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale.

Legittima Difesa. Gratuito patrocinio

Il nuovo art. 115 bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) stabilisce che l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

Qualora, però, continua la norma, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

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