Responsabilità Medica
La Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli – Bianco) in vigore dal giorno 1 aprile 2017, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti novità in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie(responsabilità medica).
Responsabilità medica penale in ambito sanitario
L’art. 6 del testo normativo ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies che disciplina la “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” e in base al quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
La norma, dunque, esclude il configurarsi di una responsabilità penale per imperizia in capo al sanitario qualora lo stesso si sia attenuto, nello svolgimento dell’attività professionale, alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali..
Responsabilità medica sul piano civilistico
Sempre in materia di responsabilità medica ma sotto il diverso profilo civilistico, la legge Gelli – Bianco, stabilisce che la struttura sanitaria (pubblica o privata) che si avvale della prestazione di esercenti la professione sanitaria risponderà, ai sensi degli articoli 1218 (responsabilità del debitore) e 1228 (responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Il soggetto che svolge la professione sanitaria, invece, risponderà del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile (risarcimento per fatto illecito) salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
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