Normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie
Il Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 – convertito in legge n. 119 del 31 luglio 2017 con modificazioni -recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ha introdotto delle importanti novità in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
Obiettivo delle vaccinazioni obbligatorie
L’obiettivo, come indicato nell’art. 1 del testo normativo, è quello di “assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché’ di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale”.
Le novità introdotte
Con il recente intervento legislativo, le vaccinazioni obbligatorie passano da quattro (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica e anti-epatite B) a dieci.
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale inerente ciascuna coorte di nascita, sono attualmente le seguenti:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b
g) anti-morbillo;
h) anti-rosolia;
i) anti- parotite;
l) anti-varicella.
La legge prevede, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurino l’offerta attiva e gratuita, sempre in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle seguenti vaccinazioni:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus. relazioni periodiche.
In caso di immunizzazione?
Il secondo comma dell’art. 1 del decreto stabilisce che, in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991 (che prevede per l’appunto un obbligo di notifica da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica) ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, il soggetto interessato è esonerato dall’obbligo della relativa vaccinazione.
Pertanto, in tal caso, si adempie all’obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
In quali casi è possibile omettere o differire le vaccinazioni?
Il testo normativo prevede che le vaccinazioni obbligatorie possano essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Sanzioni in caso di mancata osservanza dell’obbligo
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, il quarto comma dell’art. 1, prevede:
– la convocazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, dei genitori, tutori o soggetti affidatari del minore interessato, per un colloquio allo scopo di fornire informazioni in materia di vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione;
– in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento a meno che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari, provvedano nel termine indicato nell’atto di contestazione a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età.
Adempimenti necessari per procedere all’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie
L’art. 3 bis del decreto, indica gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché’ dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020.
In particolare:
- entro il 10 marzo, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, trasmettono alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi;
- entro il 10 giugno, le aziende sanitarie locali restituiscono gli elenchi indicando i soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria;
- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui sopra, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
- entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, all’ azienda sanitaria locale che provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
La norma precisa che per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 (ovvero comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente ) nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione; per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, invece, la mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami.
Anagrafe nazionale vaccini
Allo scopo di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, è istituita presso il Ministero della salute l’anagrafe nazionale vaccini; in essa sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto (ovvero soggetti immunizzati o per i quali la vaccinazioni possono essere omesse o differite), nonché’ le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
Fonte: Decreto-legge 07 giugno 2017, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119
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