Vaccino covid obbligatorio – indice
- Vaccino covid obbligatorio: in cosa consiste lo scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti Covid-19?
- Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario?
- Vaccino covid obbligatorio: Casi di esonero dall’obbligo vaccinale
- La procedura prevista dal decreto per verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale
- Vaccino covid obbligatorio: Conseguenze in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale
Vaccino covid obbligatorio: in cosa consiste lo scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti Covid-19?
Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), ha introdotto uno scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti SARS-CoV-2.
L’art. 3 del decreto (Responsabilità’ penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2), infatti, stabilisce che per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (ovvero rispettivamente reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità’ e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività’ di vaccinazione.
Presupposto, dunque, per l’esclusione della responsabilità sul piano penale è che l’utilizzo del vaccino avvenga in maniera conforme rispetto al provvedimento di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e alle varie circolari pubblicate sul sito del Ministero inerenti l’attività di vaccinazione.
Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Un’ altra interessante novità introdotta con il decreto legge n. 44/2021 riguarda l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti.
L’art 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) del decreto legge, infatti, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, introduce un obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in capo agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
L’obiettivo, come riporta la norma, è duplice: tutelare la salute pubblica da un lato e, dall’altro, mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Vaccino covid obbligatorio: Casi di esonero dall’obbligo vaccinale
Il secondo comma dell’art. 4 del decreto legge, stabilisce che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 non e’ obbligatoria e può essere omessa o differita.
La procedura prevista dal decreto per verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale
Ecco il sistema messo in atto per verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo vaccinale:
- ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l’elenco degli iscritti (con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza). Anche i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
- entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti indicati; qualora, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi di coloro che non risultano vaccinati;
- una volta ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita il soggetto interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente il soggetto a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita’ e i termini entro i quali adempiere all’obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Vaccino covid obbligatorio: Conseguenze in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale
La norma stabilisce che, decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
La sospensione viene comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza; essa mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Ricevuta la comunicazione di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
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