Studio legale Milano: Vaccino covid obbligatorio

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Vaccino covid obbligatorio: in cosa consiste lo scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti Covid-19?

Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),  ha introdotto uno scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti SARS-CoV-2. 

L’art. 3 del decreto (Responsabilità’ penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2), infatti, stabilisce che  per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (ovvero rispettivamente reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per  la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  effettuata  nel  corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, la punibilità è esclusa quando l’uso  del  vaccino  e’  conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità’ e  alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute relative alle attività’ di vaccinazione. 

Presupposto, dunque, per l’esclusione della responsabilità sul piano penale è che l’utilizzo del vaccino avvenga in maniera conforme rispetto al provvedimento di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e alle varie circolari pubblicate sul sito del Ministero inerenti l’attività di vaccinazione.

Obblighi  vaccinali  per  gli   esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse   sanitario.

Un’ altra interessante novità introdotta con il decreto legge n. 44/2021 riguarda l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti.

L’art 4 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da   SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli   esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse   sanitario) del decreto legge,  infatti, in considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, introduce un obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per  la  prevenzione   dell’infezione   da SARS-CoV-2 in capo agli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività’    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni lavorative  rese  dai  soggetti   obbligati.

L’obiettivo, come riporta la norma, è duplice: tutelare la salute pubblica da un lato e, dall’altro, mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Vaccino covid obbligatorio: Casi di esonero dall’obbligo vaccinale

Il secondo comma dell’art. 4 del decreto legge, stabilisce che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di medicina  generale,  la  vaccinazione  per  la  prevenzione   dell’infezione   da SARS-CoV-2  non  e’ obbligatoria e può essere omessa o differita.

La procedura prevista dal decreto per verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale

Ecco il sistema messo in atto per verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo vaccinale:

  1. ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente trasmette alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l’elenco degli iscritti (con  l’indicazione  del  luogo  di rispettiva residenza). Anche i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica  alla  regione  o  alla  provincia autonoma nel cui territorio operano;
  2. entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome,   tramite  i servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di ciascuno dei soggetti indicati;  qualora,  non  risulti  l’effettuazione   della   vaccinazione   anti SARS-CoV-2 o la  presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto,  la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  di coloro che non risultano vaccinati;
  3. una volta ricevuta la segnalazione, l’azienda  sanitaria locale di residenza invita il soggetto interessato  a  produrre,  entro  cinque giorni dalla ricezione  dell’invito,  la  documentazione  comprovante l’effettuazione della vaccinazione,  l’omissione  o  il  differimento della stessa ai sensi del comma  2,  ovvero  la  presentazione  della richiesta di  vaccinazione  o  l’insussistenza  dei  presupposti  per l’obbligo  vaccinale  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di   mancata presentazione di tale documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente  il soggetto  a sottoporsi  alla  somministrazione  del  vaccino   anti   SARS-CoV-2, indicando  le  modalita’  e  i  termini  entro  i   quali   adempiere all’obbligo.  In  caso  di  presentazione   di documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente  e comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Vaccino covid obbligatorio: Conseguenze in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale

La norma stabilisce che, decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria  locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo  vaccinale  e,  previa acquisizione  delle  ulteriori  eventuali  informazioni   presso   le autorità  competenti,  ne  da’   immediata   comunicazione   scritta all’interessato, al datore di lavoro e  all’Ordine  professionale  di appartenenza. 

L’adozione  dell’atto   di   accertamento   da   parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2. 

La sospensione viene comunicata  immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza; essa mantiene  efficacia  fino all’assolvimento dell’obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il 31 dicembre 2021. 

Ricevuta la comunicazione di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori, diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione  a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di  sospensione  di cui al comma 9, non e’  dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o emolumento, comunque denominato.

Per avere maggiori dettagli dall’Avvocato in merito al vaccino covid obbligatorio basta compilare il modulo sottostante dettagliando la questione nel campo “Contenuto”.




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